Milingo non può restare in Italia
La polizia all’avvocatura di Stato: «La sua professione non è di interesse pubblico»
VICENZA – E’ battaglia aperta sul permesso di soggiorno di Milingo. Dopo la sospensiva del Tar, la questura ha impugnato all’avvocatura di stato il provvedimento, decisa a non concedere all’ex vescovo zambiano, scomunicato dal papa7, la possibilità di rimanere in Italia come lavoratore autonomo perché «la professione di consulente religioso non esiste»: Emmanuel Milingo – che ha lasciato Grumolo ed è ripartito per la Corea del Sud essendo scaduto il suo visto turistito – ha infatti aperto una partita Iva come consigliere spirituale. A dare il via alla battaglia legale era stato lo stesso Milingo, assistito dall’avvocato vicentino Michele Grigenti, che con un visto provvisorio si era stabilito insieme alla moglie Maria Sung nell’hinterland vicentino.
La questura, il 24 ottobre, gli aveva negato il nulla osta sulla base del decreto 279/2007 del presidente del consiglio dei ministri con la lista delle professioni autonome utili all’economia italiana: la richiesta di Milingo di basare la sua indipendenza economica in Italia aprendo uno studio di consulenze religiose per gli uffici di Viale Mazzini, non stava in piedi. L’avvocato Grigenti aveva però presentato e vinto il ricorso al Tar che il 2 febbraio aveva pubblicato l’ordinanza con cui i giudici Angelo De Zotti, Elvio Antonelli e Stefano Mielli avevano accolto la richiesta di sospensiva: «La motivazione del provvedimento di diniego non consente di intendere i profili per i quali l’attività di consulenza che il ricorrente intende svolgere è ritenuta non rientrare fra le varie ipotesi previste». L’ufficio immigrazione della questura di Vicenza, dopo aver riesaminato il caso, ha confermato però la sua posizione: quel tipo di professione autonoma, successivamente modificata da spirituale ad aziendale, non rientra in alcun modo nei parametri previsti dalle norme in vigore: Milingo in Italia come consulente spirituale non può stare.
E la questura ha impugnato la sospensiva del Tar perché «non esiste normativa alcuna che preveda questo tipo di professione e sussiste interesse pubblico a non consentire ingresso in Italia per lo svolgimento di attività vaghe, generiche e indeterminate con la probabile necessità poi di dover negare il permesso definitivo » e viene richiesto il rigetto dell’istanza. «Sono motivazioni fragili dettate da interessi non pubblici ma di natura politico- religiosa – commenta l’avvocato Grigenti – Ci sarà un contenzioso con l’avvocatura di stato».
Fonte tratta da Corriere del Veneto
marzo 24, 2010 | Posted by admin
Categories:
Tags: